Rappresentanza Sindacale Unitaria Stampa
Logo RSU La Rappresentanza Sindacale Unitaria rappresenta tutti i lavoratori della scuola; suo impegno primario è quindi l'essere strumento sindacale della volontà dei lavoratori, attraverso un rapporto continuo e costante di scambio, elaborazione e proposta con i lavoratori stessi che rimangono i veri titolari del potere di contrattazione e coloro ai quali spettano le decisioni ultime. Affinché tra RSU e lavoratori vi sia identità di posizioni, ogni intervento dovrà tendere alla ricerca dell'unanimità, sia all'interno della RSU che nei luoghi di espressione dei lavoratori. Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n.29 del 1993 e dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7 agosto 1998, a seguito delle elezioni svoltesi nel dicembre 2000, è stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria nella scuola.
Sostenere la dignità del lavoro non solo nelle regole del contratto nazionale ma anche nelle decisioni che si prendono in ogni luogo di lavoro è stato un continuo impegno. Tanto maggiore quanto più "pesanti" sono stati in questi anni gli interventi a cui il mondo della conoscenza è stato sottoposto, con il suo continuo ed implacabile impoverimento.

Generoso è stato l'impegno di tanti uomini e tante donne, che ad una progressiva esperienza contrattuale che sono andati maturando hanno affiancato la non facile "arte" del sapersi rapportare con gli altri lavoratori. Questo nella convinzione che la contrattazione sul posto di lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per garantire i diritti fondamentali ed imprescindibili di lavoratrici e lavoratori, per assicurare la trasparenza nelle scelte e nell'assegnazione delle risorse. Questa esperienza prosegue, trovando accoglienza in questo spazio del nostro sito, e ad essa vogliamo continuare a contribuire.

Che cosa è la RSU
RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E' un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. La normativa fondamentale di riferimento è l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del 7 agosto 1998.

Come si forma
La RSU si forma con le elezioni. Le procedure sono regolate principalmente dall'Accordo Quadro e prevedono la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. È questo il primo passo della sua legittimazione. I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.

Quale ruolo svolge
I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto. Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo: rappresenta le esigenze dei lavoratori senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. Se è in grado, la RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato e ai legali. Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo di RSU vi sono, poi, quelle relazionali. La forza della RSU, infatti, non deriva solamente dal potere assegnato dal contratto e dalle leggi ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi. La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.

Quanto dura in carica
La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato. Infatti, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono fare nuove elezioni. Sono inoltre previsti, art. 7 dell'Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine.

La tutela del delegato RSU e l'esercizio dei diritti sindacali
Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei Lavoratori). I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l'uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l'uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti.
Sicurezza e prevenzione in ogni luogo di lavoro, la figura del RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata all'interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro. È una figura resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal D.Lgs 626/94. La legge e il CCNL (art. 71) attribuiscono al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una serie articolata di compiti e funzioni. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza gode delle stesse e identiche tutele previste dalla legge per il delegato sindacale. Quattro sono i diritti fondamentali riconosciuti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: * diritto all'informazione; * diritto alla formazione; * diritto alla consultazione e alla partecipazione; * diritto al controllo e alla verifica. Gli obblighi a cui deve adempiere, invece, sono: * avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo; * mantenere il segreto d'ufficio. È evidente che per esplicare al meglio e pienamente il proprio mandato il RLS deve coordinare la sua azione con quella della RSU.
Nel nostro istituto la RSU e' composta dai seguenti docenti:
- Prof. Antonio Podda* (CGIL) - email: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
- Prof.ssa Antonella Muggironi (SNALS) - email: Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
*Il Prof. Antonio Podda è inoltre rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Le novità (al 10/10/2011) sulla contrattazione d'Istituto

Il Giudice del lavoro di Velletri ha considerato antisindacale il comportamento del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di Roma, condannando il Ministero dell'Istruzione a rifondere completamente le spese legali previste nel decreto emesso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Il dirigente in questione, invocando le norme Brunetta, avevanegato la contrattazione sulle utilizzazioni e le assegnazioni del personale, su criteri e modalità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, in pratica sulla maggior parte delle materie previste dall'articolo 6 del CCNL Scuola 2006/2009 ancora in vigore.

Tale ricorso della FLCGIL di Roma sud, riguardava l'esclusione delle materie contemplate alle lettere h, i) ed m) dell'art. 6 del vigente contratto collettivo nazionale.

Questa sentenza è di fondamentale importanza perché riconferma la piena validità dell'art. 6 del Ccnl anche dopo il Decreto correttivo e interpretativo n. 141 del 1 agosto 2011.

Si tratta di un importante pronunciamento che parla in generale a tutta la pubblica amministrazione ed è di grande aiuto alla contrattazione integrativa perché serve a ripristinare più chiare e positive relazioni sindacali.

Infatti, il giudice ha valorizzato molto gli aspetti di merito, più che quelli formali e interpretativi affermando che sono attinenti al rapporto di lavoro (diritti e obblighi) i criteri generali per

  • l'assegnazione del personale ai plessi
  • l'individuazione del personale da utilizzare in rapporto al POF
  • l'utilizzazione del personale docente
  • l'organizzazione del lavoro
  • l'articolazione dell'orario di lavoro

Pertanto il Giudice ha ribadito che tali materie non rientrano "tra le materie demandate dall'art. 34 del Dlgs 150 al potere di definizione unilaterale degli organi di gestione".

Questa sentenza conferma com'è accaduto recentemente anche a Lucca e a Catania quanto la FLC CGIL va sostenendo: la contrattazione di istituto va fatta e su tutte le materie previste dal contratto collettivo nazionale ancora in vigore.

La confusione normativa creata e voluta da questo governo peggiorano la vita civile del Paese e le relazioni tra le parti sociali, finiscono per aumentare i conflitti, il contenzioso e le spese superflue a danno della buona amministrazione.

 
I.T.C. Salvatore Satta
Loc. Biscollai - 08100 - Nuoro
Tel. 0784-202029 Fax 0784-205105
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